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LE
AGEVOLAZIONI FISCALI PER CHI DONA
Per tutte le persone fisiche (soggetti IRPEF) o le imprese (soggetti
IRES) che effettuano donazioni in favore di Associazioni Onlus
come la nostra sono previste della agecolazioni fiscali.
PERSONA FISICA -
SOGGETTO IRPEF
in alternativa:
- D.L.
35/2005 art.14:
deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo
dichiarato fino all'importo massimo di 70.000,00 €.
- TUIR
art.15 comma 1 lett. i bis: solo per orogazioni in denaro
detrazione dall'IRPEF del 19% dell'erogazione calcolata sul limite
massimo di 2.065,83 €.
IMPRESA - SOGGETTO
IRES
in alternativa:
- D.L.
35/2005 art.14: deducibilità nel limite del 10%
del reddito complessivo dichiarato fino all'importo massimo di 70.00,00
€.
- TUIR
art.15 comma 2 lett.h: solo
per erogazioni in denaro deduzione dall'IRES fino al
limite massimo di 2.065,83 € del reddito dell'impresa.
Con l'art. 14 del
D.L. 35/051 convertito in Legge 80 del 2005 le
persone fisiche ed i soggetti imposta IRES possono dedurre l'intero
ammontare della liberalità in denaro o in natura fatta in
favore
di ONLUS. Il limite è quello del 10% del reddito imponibile
fino
ad un massimo di 70.000,00 €.
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